Art. 2
In vigore dal 20 mar 1955
Le Prefetture, almeno due mesi prima che gli alloggi siano ultimati ed abitabili ed ogni qualvolta un alloggio si renda disponibile, invitano, nei modi e con i mezzi più idonei, il personale di cui all'articolo precedente a presentare, ove aspiri all'assegnazione degli alloggi, la relativa domanda documentata nel termine di venti giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-2