Art. 1
In vigore dal 20 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 980;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per i lavori pubblici;
Decreta:
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Gli alloggi di cui all' della legge 27 dicembre 1953, n. 980, sono concessi in locazione al personale civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in attività di servizio, ad ufficiali in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a sottufficiali, guardie scelte e guardie effettive in servizio del Corpo medesimo, che siano addetti a uffici o reparti aventi sede nel Comune nel quale sono stati costruiti gli alloggi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-1