Art. 9
9 / 9In vigore dal 20 mar 1955
Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all', ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
Alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale della Amministrazione di pubblica sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 187. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-9