AllegatoSez. VII

Art. 76

In vigore dal 1 ott 1952
Al presidente e agli altri componenti della Commissione centrale e di quelle provinciali spetta un gettone di presenza per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, nonché l'indennità di missione quando i componenti stessi non risiedono nel luogo ove è indetta l'adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-76

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