Allegato›Sez. VIII
Art. 80
In vigore dal 29 gen 1960
La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessi dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di età di 65 anni il periodo minimo di servizio di cui al precedente comma è ridotto ad anni quindici.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per raggiungimento del limite massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-80