AllegatoSez. VIII

Art. 78

In vigore dal 1 ott 1952
Ai Fondo di cui all'articolo precedente sono obbligatoriamente iscritti i direttori degli uffici locali, i supplenti, i titolari delle agenzie, i ricevitori ed i portalettere. La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
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