Allegato›Sez. VIII
Art. 79
In vigore dal 1 ott 1952
Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto:
a) pensioni dirette;
b) pensioni di riversibilità;
c) indennità una volta tanto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-79