Art. 79
AllegatoSez. VIII

Art. 79

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In vigore dal 1 ott 1952
Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto: a) pensioni dirette; b) pensioni di riversibilità; c) indennità una volta tanto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-79