Allegato›Sez. VIII
Art. 77
In vigore dal 1 ott 1952
L'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, è fuso con l'Istituto postelegrafonici, di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, che conserva tale ultima denominazione.
Presso l'Istituto postelegrafonici è istituito, con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere".
Al Fondo predetto sono attribuite le riserve già esistenti presso l'Istituto cauzioni e quiescenza relative al trattamento di quiescenza dei ricevitori p. t. ed alla gestione indennità di licenziamento ai gerenti e supplenti.
L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del Fondo predetto. In base alle risultanze di tali bilanci tecnici il Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-77