Allegato›Sez. VII
Art. 72
In vigore dal 13 apr 1963
La Commissione centrale per gli uffici locali è composta:
a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o da un consigliere di Stato, con funzioni di presidente;
b) dal capo del competente servizio dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni;
c) da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione medesima di grado non inferiore al 6°;
d) da due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione predetta di grado non inferiore al 7°;
e) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti rispettivamente uno fra i direttori di uffici locali e uno fra i titolari di agenzie designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, nonché da due membri supplenti, scelti fra i supplenti di uffici locali, analogamente designati. Essi debbono avere almeno cinque anni di servizio nelle predette qualità, e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura.
Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale predetta di grado non inferiore all'8ª di gruppo A o al 7ª di gruppo B; in caso di assenza o di impedimento egli è sostituito da un segretario supplente di grado non inferiore al 9ª.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni quattro anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente da scegliersi fra i consiglieri di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti nonché il segretario effettivo e quello supplente.
In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del quadriennio in corso.
Le designazioni dei membri di cui alla lettera e) sono fatte mediante terne proposte dai sindacati nazionali di categoria. Le designazioni stesse devono aver luogo nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta e, decorso infruttuosamente tale termine, le nomine possono essere fatte dal Ministro, senza designazione.
Note all'articolo
- La L. 2 marzo 1963, n. 307 ha disposto (con l'art. 101, comma 1) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera, e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e'sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-72