AllegatoSez. VII

Art. 71

In vigore dal 1 ott 1952
Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituita la Commissione centrale per gli uffici locali, ed in ogni sede di Direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, è costituita una Commissione provinciale per gli uffici locali che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti. Tali Commissioni sono organi consultivi dell'Amministrazione, per gli affari riflettenti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie, i posti di portalettere, nonché il relativo personale, compresi i supplenti, ed hanno in particolare le attribuzioni, anche deliberative, ad esse conferite dal presente decreto e dal relativo regolamento. La Commissione centrale esprime inoltre il parere sui progetti di norme riguardanti gli uffici, i servizi e il personale di cui al precedente comma e su qualunque questione che il Ministro ritenga di sottoporre all'esame di essa. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/07/1952, n. 167 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-71

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Art. 71 Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale. — Testo vigente | Portale Normativo