Allegato›Sez. VII
Art. 75
In vigore dal 1 ott 1952
Le Commissioni per gli uffici locali sono convocate dai rispettivi presidenti.
Nei procedimenti disciplinari a carico dei supplenti di uffici locali, presso la Commissione centrale o quelle provinciali, uno dei membri effettivi titolari di ufficio locale o di agenzia è sostituito da uno dei membri scelti fra i supplenti di uffici locali;
nei procedimenti disciplinari a carico di ricevitori e portalettere presso le Commissioni provinciali, uno dei membri effettivi predetti è sostituito dal membro supplente scelto fra i ricevitori o portalettere.
Le adunanze sono valide con l'intervento del presidente e di due membri dei quali, almeno uno, titolare di ufficio locale o di agenzia.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale quello del presidente. Delle discussioni e delle deliberazioni viene redatto processo verbale che, quando trattasi della Commissione centrale, viene sottoposto al Ministro per l'approvazione.
La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve risultare dal verbale ed è effettuata secondo l'ordine di anzianità dei membri supplenti, e, a parità di tale condizione, in base all'età.
Le Commissioni possono dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata per cinque adunanze consecutive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-75