AllegatoSez. VII

Art. 73

In vigore dal 13 apr 1963
Le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte: a) dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, presidente; b) dal direttore provinciale delle poste o da chi ne fa le veci, e dall'ispettore provinciale più elevato di grado; c) da due membri supplenti scelti fra gli impiegati di gruppo A e B della Direzione provinciale; d) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti rispettivamente uno fra i direttori di uffici locali e uno fra i titolari di agenzie, nonché da un membro supplente scelto fra i supplenti degli uffici locali, e un altro scelto fra i ricevitori e portalettere. Essi devono avere almeno cinque anni di anzianità nelle qualità predette, prestare servizio in uffici contabilmente dipendenti dalla Direzione provinciale e nell'ultimo triennio, non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura. Per la loro designazione si applica quanto è disposto nella lettera e) e nell'ultimo comma del precedente articolo. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della Direzione, nominato dal direttore provinciale. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni biennio i membri di cui alle lettere c) e d). In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.

Note all'articolo

  • La L. 2 marzo 1963, n. 307 ha disposto (con l'art. 101, comma 1) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera, e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e'sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-73

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