Allegato›Sez. VIII
Art. 78
109 / 126In vigore dal 1 ott 1952
Ai Fondo di cui all'articolo precedente sono obbligatoriamente iscritti i direttori degli uffici locali, i supplenti, i titolari delle agenzie, i ricevitori ed i portalettere.
La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-78