Allegato›Sez. VIII
Art. 85
In vigore dal 1 ott 1952
Il trattamento di quiescenza sarà liquidato, agli iscritti, con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-85