AllegatoSez. VIII

Art. 85

In vigore dal 1 ott 1952
Il trattamento di quiescenza sarà liquidato, agli iscritti, con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-85

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