AllegatoSez. VIII

Art. 88

In vigore dal 29 gen 1960
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura, delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dello inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della, pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-88

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