Allegato›Sez. VIII
Art. 88
In vigore dal 29 gen 1960
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della
valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della
misura, delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dello inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della, pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-88