AllegatoSez. VIII

Art. 92

In vigore dal 26 mar 1958
L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti, in rapporto alle competenze considerate nell', un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede altresì gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tale fine gli iscritti sono tenuti a versare all'istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali. All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'. Per le concessioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-92

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