AllegatoSez. VIII

Art. 95

In vigore dal 1 ott 1952
Per i personali iscritti al Fondo ai sensi degli cessa l'obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-95

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