Allegato›Sez. VIII
Art. 95
126 / 126In vigore dal 1 ott 1952
Per i personali iscritti al Fondo ai sensi degli cessa l'obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-95