Allegato
Art. 99
In vigore dal 1 ott 1952
Le ricevitorie temporanee, funzionanti per parte dell'anno, sono soppresse; ai relativi servizi si provvede con l'istituzione di recapiti e, ove ciò non sia possibile, si provvede mediante gestione provvisoria con un supplente o impiegato di ruolo distaccato o inviato in missione.
Ai titolari delle ricevitorie temporanee predette sarà conferita la titolarità di un'agenzia. In attesa che sia provveduto nel modo disposto dal precedente comma, essi conserveranno, durante il periodo di funzionamento dell'ufficio, il trattamento ora in godimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-99