Allegato

Art. 103

In vigore dal 1 ott 1952
Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo l'Istituto postelegrafonici concorrerà al pagamento di quanto dovuto per il riscatto limitatamente ai contributi versati dall'interessato per il trattamento di quiescenza all'Istituto cauzioni e quiescenza e al Fondo di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-103

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