Allegato

Art. 107

In vigore dal 1 ott 1952
I supplenti di età non superiore a 70 anni autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le ricevitorie le quali ai sensi dell' vengano classificate uffici locali e che prestino servizio retribuito presso le medesime o presso altri uffici dell'Amministrazione postale telegrafica, nonché i gerenti delle ricevitorie stesse, che non abbiano superato la detta età, sono iscritti nell'albo di cui all' per ordine di anzianità di servizio. Al servizio di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione nell'albo ivi prevista, è equiparato il servizio militare prestato dopo la nomina a supplente e quello che viene prestato in qualità di gerente presso ricevitorie classificate tra le agenzie da supplenti provenienti da ricevitorie classificate tra gli uffici locali. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai supplenti assunti a tempo determinato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-107

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