Allegato

Art. 110

In vigore dal 1 ott 1952
I supplenti in servizio presso le ricevitorie classificate agenzie vi rimangono come coadiutori qualora accettino la nuova funzione e non siano rifiutati dal titolare. I supplenti che non rimangano come coadiutori e i gerenti che cessino dalla reggenza di agenzie, purchè muniti di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente, saranno adibiti temporaneamente presso altri uffici col trattamento economico corrispondente a quello iniziale stabilito per i supplenti iscritti nell'albo di cui all'. In caso di urgenza, alla temporanea sostituzione di supplenti presso gli uffici locali cui non sia possibile provvedere tempestivamente con il detto personale, munito del citato titolo di studio, potranno essere adibiti anche altri supplenti iscritti nel quadro di riserva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-110

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