Allegato
Art. 105
In vigore dal 1 ott 1952
Le attuali agenzie, concesse a titolo gratuito, assumono la denominazione di recapiti.
Quelle a titolo oneroso saranno soppresse, ovvero trasformate, con le modalità di cui all', in agenzie disciplinate dal presente decreto. Nel frattempo i concessionari continueranno a percepire il trattamento economico ora in godimento.
Ai concessionari delle agenzie, trasformate ai sensi del precedente comma, i quali alla data di trasformazione contino almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio nella detta qualità, si applicano, per l'assegnazione senza concorso dell'agenzia risultante dalla trasformazione, le norme dell'. Il termine per la presentazione della domanda è quello stabilito nell'ultima parte dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-105