Allegato›Sez. I
Art. 6
In vigore dal 13 apr 1963
L'Istituzione,la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Nel decreto di istituzione delle agenzie dovrà essere indicato
l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.
Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle
ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la
Commissione provinciale per gli uffici locali.
Il relativo decreto di istituzione stabilirà altresì lo ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-6