Allegato›Sez. I
Art. 4
In vigore dal 13 apr 1963
Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali provvedendo altresì a quello di distribuzione ed eventualmente a quello di trasporto e scambio degli effetti postali.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-4