AllegatoSez. I

Art. 4

In vigore dal 13 apr 1963
Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali provvedendo altresì a quello di distribuzione ed eventualmente a quello di trasporto e scambio degli effetti postali. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-4

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