AllegatoSez. I

Art. 1

In vigore dal 13 apr 1963
L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che negli altri modi previsti dalla legge, svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-1

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