Allegato›Sez. I
Art. 1
In vigore dal 13 apr 1963
L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che negli altri modi previsti dalla legge, svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-1