Art. 6
AllegatoSez. I

Art. 6

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In vigore dal 13 apr 1963
L'Istituzione,la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. Nel decreto di istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata. Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Il relativo decreto di istituzione stabilirà altresì lo ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-6