Allegato
Art. 104
In vigore dal 1 ott 1952
Le collettorie e i servizi di portalettere rurali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto assumono la denominazione di ricevitorie e servizi di portalettere e il relativo personale resta in servizio con le denominazioni stabilite nella precedente sezione VI.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-104