Allegato
Art. 111
In vigore dal 1 ott 1952
Le assegnazioni senza concorso ed i concorsi per ricevitori e per agenti rurali banditi o da bandire a norma del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, sono indetti e definiti secondo le norme del decreto medesimo.
Le nomine conseguenti sono effettuate per i corrispondenti uffici risultati dalla classificazione prevista dal presente decreto.
Gli altri concorsi per ricevitori e per agenti rurali, indetti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che non siano stati definiti entro un anno dalla data medesima con deliberazione delle competenti Commissioni degli uffici locali, sono revocati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-111