Allegato
Art. 96
In vigore dal 1 ott 1952
Nella prima attuazione del presente decreto le ricevitorie la cui retribuzione annua supera le L. 10.000 sono classificate fra gli uffici locali; questi sono distinti nei gruppi previsti dall' secondo i criteri seguenti:
gruppo A - Uffici con retribuzione superiore a L. 80.000;
gruppo B - Uffici con retribuzione da L. 50.010 fino a L. 80.000;
gruppo C - Uffici con retribuzione da L. 35.010 fino a L. 50.000;
gruppo D - Uffici con retribuzione da L. 25.010 fino a L. 35.000; gruppo E - Uffici con retribuzione da L. 12.010 fino a L. 25.000;
gruppo F - Uffici con retribuzione da L. 10.010 fino a L. 12.000.
Le ricevitorie predette con retribuzione non superiore a L. 10.000 rientrano fra le agenzie, e di esse quelle con retribuzione fino a L.
5000 osservano l'orario normale di cinque ore.
Per le ricevitorie di nuova istituzione o derivanti dalla trasformazione di altri uffici per le quali, alla data di attuazione del presente decreto, non sia stata effettuata la liquidazione della retribuzione definitiva, viene valutata come tale quella risultante dal decreto di istituzione o di trasformazione.
Il compenso previsto dal secondo comma dell' è attribuito in ragione di una, due, tre e quattro ore di servizio straordinario per le agenzie con retribuzione rispettivamente superiore a L. 5000, a L. 6000, a L. 7000 e a L. 8000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-96