Allegato

Art. 98

In vigore dal 1 ott 1952
I titolari delle ricevitorie classificate uffici locali ai sensi dell' sono iscritti nell'albo dei direttori di ufficio locale, nel quadro corrispondente al gruppo al quale le rispettive ricevitorie sono assegnate a norma dell'articolo stesso. L'iscrizione è effettuata in ordine di anzianità di servizio, tenuta presente la data in cui ciascuno di essi ha conseguito la prima volta la nomina a ricevitore. I titolari delle ricevitorie classificate agenzie ai sensi del citato articolo sono analogamente iscritti nell'albo dei titolari di agenzia. Per i titolari iscritti negli albi ai sensi del precedente comma, gli aumenti periodici di stipendio decorreranno dalla data di entrata in rigore del presente decreto. I direttori degli uffici locali predetti avranno l'obbligo di lasciare in uso, ove occorra, per un periodo che non ecceda un triennio, l'arredamento dell'ufficio, compresa eventualmente la cassaforte o il ripostiglio in ferro, verso un nolo che non potrà eccedere il decimo della quota parte, della retribuzione in vigore all'entrata in vigore del presente decreto, corrispondente alle spese di gestione. L'Amministrazione subentra di diritto ai titolari medesimi nei contratti di affitto da essi stipulati per i locali sede dell'ufficio; qualora questi siano di proprietà degli stessi titolari, saranno da essi, ove occorra, lasciati in fitto all'Amministrazione, alle condizioni di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni. Agli uffici di gruppo F, derivanti, ai sensi dell', da ricevitorie attualmente incaricate del servizio accessorio di trasporto o di recapito degli effetti postali, si applica la disposizione del primo comma dell'.
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