Allegato›Sez. VIII
Art. 91
In vigore dal 1 ott 1952
Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio. Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto o della vedova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-91