AllegatoSez. VIII

Art. 89

In vigore dal 1 ott 1952
Le istanze per il conseguimento della indennità o della pensione debbono essere trasmesse all'Istituto postelegrafonici, direttamente o per tramite della Direzione provinciale delle poste. Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in base alla relazione di un consigliere all'uopo designato dal Consiglio, quando il relatore si uniformi alle proposte della Direzione dell'istituto medesimo. Le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensioni privilegiate, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima, sono invece deliberate dal presidente su conforme parere del Consiglio di amministrazione. La deliberazione del presidente è comunicata alle parti interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-89

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