AllegatoSez. VIII

Art. 87

In vigore dal 26 mar 1958
In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura a stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti. Tale assegno per i ricevitori e i portalettere, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sesti del normale assegno quante erano le ore di servizio. All'assegno di carovita di cui sopra si applica l' del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-87

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