Art. 103
Allegato

Art. 103

8 / 126
In vigore dal 1 ott 1952
Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo l'Istituto postelegrafonici concorrerà al pagamento di quanto dovuto per il riscatto limitatamente ai contributi versati dall'interessato per il trattamento di quiescenza all'Istituto cauzioni e quiescenza e al Fondo di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-05;656#art-a-103