Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 9

In vigore dal 4 nov 1950
L'esclusione dovrà essere notificata per iscritto alla cooperativa interessata. Per gli affari conclusi dal Consorzio fino al giorno in cui la esclusione di una cooperativa diviene efficace, la cooperativa cessante rimane obbligata verso i terzi per due anni dal giorno stesso nei limiti della responsabilità stabilita dal presente statuto, in conformità all'art. 2530 del Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-9

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