Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 7
In vigore dal 4 nov 1950
Le cooperative cessano di far parte del Consorzio:
1. Per esclusione la quale è deliberata dall'assemblea dei delegati:
a) in caso di inadempienza degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto;
b) in caso di fallimento della cooperativa;
c) quando la cooperativa venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei riguardi del Consorzio;
d) quando la cooperativa danneggi l'interesse del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il regolare e migliore andamento;
e) quando la cooperativa non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti che verranno compilati e delle deliberazioni e disposizioni regolarmente emanate dagli organi direttivi del Consorzio e non uniformi il proprio funzionamento amministrativo e morale alle disposizioni di legge e ai principi della cooperazione.
2. Per recesso il quale è consentito nei soli casi previsti dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-7