Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 7

In vigore dal 4 nov 1950
Le cooperative cessano di far parte del Consorzio: 1. Per esclusione la quale è deliberata dall'assemblea dei delegati: a) in caso di inadempienza degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto; b) in caso di fallimento della cooperativa; c) quando la cooperativa venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei riguardi del Consorzio; d) quando la cooperativa danneggi l'interesse del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il regolare e migliore andamento; e) quando la cooperativa non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti che verranno compilati e delle deliberazioni e disposizioni regolarmente emanate dagli organi direttivi del Consorzio e non uniformi il proprio funzionamento amministrativo e morale alle disposizioni di legge e ai principi della cooperazione. 2. Per recesso il quale è consentito nei soli casi previsti dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-7

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