Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 10
In vigore dal 4 nov 1950
Le quote sono di L. 500 (cinquecento) ciascuna e per provvedere ai mezzi di funzionamento del Consorzio, ognuna della cooperative che lo costituisce contribuisce almeno con una quota per ogni cinquemila lire del proprio capitale e almeno con una quota ogni dieci soci. In ogni caso le cooperative devono sottoscrivere tante quote che rappresentino un valore nominale di almeno lire venticinquemila.
Il patrimonio del Consorzio, all'atto della costituzione, è formato dalle quote conferite dalle cooperative consorziate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-10