Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 5

In vigore dal 4 nov 1950
L'ammissione della cooperativa deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e non è valida ove non sia stato effettuato il versamento di almeno tre decimi della quote dovute.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-5

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