Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 3
In vigore dal 4 nov 1950
Le cooperative ammesse nel Consorzio, per quanto in rapporto alla funzione consorziale, sono soggette a tutte le norme del presente statuto compreso il versamento dei tre decimi della loro quota di contribuzione sociale da versarsi all'atto di ammissione.
Contro il giudizio del Consiglio che ricusa l'ingresso di altre società di lavoro, è ammesso il ricorso ai sindaci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-3