Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 8
In vigore dal 4 nov 1950
Contro il provvedimento di esclusione motivato da violazione delle norme statutarie, la cooperativa colpita può ricorrere all'autorità giudiziaria. La liquidazione della quota ad essa spettante ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla cooperativa e il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso. Nessun altro diritto potrà vantare la cooperativa sul patrimonio del Consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-8