Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 8

In vigore dal 4 nov 1950
Contro il provvedimento di esclusione motivato da violazione delle norme statutarie, la cooperativa colpita può ricorrere all'autorità giudiziaria. La liquidazione della quota ad essa spettante ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla cooperativa e il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso. Nessun altro diritto potrà vantare la cooperativa sul patrimonio del Consorzio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo