Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 13

In vigore dal 4 nov 1950
Il saldo delle quote di contribuzione a cui sono impegnate le cooperative in base all'articolo precedente, deve effettuarsi in rate mensili entro un anno decorrente dal versamento dei primi tre decimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-13

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Art. 13 Approvazione del nuovo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine. — Testo vigente | Portale Normativo