Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 14
In vigore dal 4 nov 1950
I soci del Consorzio sono le cooperative stesse, nelle persone dei loro rispettivi delegati.
Per ogni società il numero dei delegati è proporzionato al numero dei soci nella misura di un delegato per ogni cinquanta soci. In ogni caso il numero dei delegati per ogni società non potrà superare il numero di cinque.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-14