Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 18
In vigore dal 4 nov 1950
Quando il fondo di riserva abbia raggiunto l'ammontare del capitale del Consorzio, la quota del 50% assegnata a questo fondo potrà essere diminuita sino alla metà a vantaggio della parte da ripartirsi in base ai salari percepiti dagli operai di ciascuna cooperativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-18