Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 21

In vigore dal 4 nov 1950
La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta dagli amministratori, mediante avviso notificato con lettera raccomandata alle società consorziate, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e pubblicato, nel medesimo tempo, sul Foglio annunzi legali della Provincia. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all' del presente statuto; essa è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati delle società consorziate. Ove questo numero non fosse raggiunto, l'assemblea verrà convocata in seconda seduta col preavviso di otto giorni e colle medesime norme di convocazione. In questo caso l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei delegati presenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-21

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Art. 21 Approvazione del nuovo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine. — Testo vigente | Portale Normativo