Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 17

In vigore dal 4 nov 1950
Detratta dagli utili la quota del 50% da assegnarsi al fondo di riserva e un dividendo non superiore al cinque per cento alle somme versate al Consorzio dalle cooperative consorziate, gli utili restanti debbono essere ripartiti fra le cooperative stesse in ragione della rispettiva forza di lavoro colla quale hanno concorso alla esecuzione dei lavori stessi, valutando tale forza di lavoro in ragione dei salari percepiti dagli operai di ciascuna cooperativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-17

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Art. 17 Approvazione del nuovo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine. — Testo vigente | Portale Normativo