Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 17
In vigore dal 4 nov 1950
Detratta dagli utili la quota del 50% da assegnarsi al fondo di riserva e un dividendo non superiore al cinque per cento alle somme versate al Consorzio dalle cooperative consorziate, gli utili restanti debbono essere ripartiti fra le cooperative stesse in ragione della rispettiva forza di lavoro colla quale hanno concorso alla esecuzione dei lavori stessi, valutando tale forza di lavoro in ragione dei salari percepiti dagli operai di ciascuna cooperativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-17