Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 24
In vigore dal 4 nov 1950
Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 membri. La determinazione del numero e la nomina sono di competenza dell'assemblea dei delegati che li elegge nel proprio seno. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti il Consiglio sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione, ma sono investiti delle responsabilità determinate dalle regole del mandato e debbono essere maggiorenni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-24