Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 27

In vigore dal 4 nov 1950
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: 1) assumere o dispensare dal servizio i direttori e gli impiegati, secondo le esigenze del servizio e dei lavori del Consorzio; 2) compilare i regolamenti interni; 3) compilare il bilancio consuntivo; 4) promuovere e concludere contratti di lavoro; 5) acquistare immobili, attrezzi, materie necessarie per l'impresa consorziale; 6) assumere mutui od altre operazioni nell'interesse del Consorzio e per il regolare corso dei lavori assunti o da assumersi; 7) nominare procuratori e dare esecuzione agli atti amministrativi ed esecutivi inerenti ai contratti stipulati dal Consorzio; 8) esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge e il presente statuto non riservino tassativamente all'assemblea; 9) nominare il Comitato tecnico a sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-27

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