Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 27
In vigore dal 4 nov 1950
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
1) assumere o dispensare dal servizio i direttori e gli impiegati, secondo le esigenze del servizio e dei lavori del Consorzio;
2) compilare i regolamenti interni;
3) compilare il bilancio consuntivo;
4) promuovere e concludere contratti di lavoro;
5) acquistare immobili, attrezzi, materie necessarie per l'impresa consorziale;
6) assumere mutui od altre operazioni nell'interesse del Consorzio e per il regolare corso dei lavori assunti o da assumersi;
7) nominare procuratori e dare esecuzione agli atti amministrativi ed esecutivi inerenti ai contratti stipulati dal Consorzio;
8) esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge e il presente statuto non riservino tassativamente all'assemblea;
9) nominare il Comitato tecnico a sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-27