Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 29

In vigore dal 4 nov 1950
Alla sorveglianza delle operazioni consorziali e alla revisione del bilancio provvedono i sindaci; essi sono tre effettivi e due supplenti e possono essere scelti tanto tra i soci che i non soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro eleggibilità, decadenza, incompatibilità e funzioni, sono determinate dalle norme di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-29

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