Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine
Art. 29
In vigore dal 4 nov 1950
Alla sorveglianza delle operazioni consorziali e alla revisione del bilancio provvedono i sindaci; essi sono tre effettivi e due supplenti e possono essere scelti tanto tra i soci che i non soci.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La loro eleggibilità, decadenza, incompatibilità e funzioni, sono determinate dalle norme di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-29